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Ordinanza del Sindaco - misure di safety ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis del dD.lgs. 267/2000 dal 26 luglio 2025 al 25 agosto 2025

Ordinanza del Sindaco - misure di safety ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis del dD.lgs. 267/2000 dal 26 luglio 2025 al 25 agosto 2025

Data :

22 luglio 2025

Ordinanza del Sindaco - misure di safety ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis del dD.lgs. 267/2000 dal 26 luglio 2025 al 25 agosto 2025
Municipium

Descrizione

MISURE DI SAFETY AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7-BIS DEL D.LGS. 267/2000 DAL 26 LUGLIO 2025 AL 25 AGOSTO 2025.

IL SINDACO

Premesso che:

  • il centro storico è interessato da un notevole afflusso di persone nel periodo estivo, in particolar modo nei giorni nei quali eventi riconducibili all’articolo 68 e all’articolo 69 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 amplificano il fenomeno di aggregazione notturna che si concentra tra le ultime ore del giorno e le prime ore del giorno successivo;
  • iin conformità alle direttive del Ministero dell’Interno, si rende opportuno adottare ogni misura di sicurezza idonea a realizzare la safety compresa l’emissione di un’apposita ordinanza relativa al divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, nonché limitazioni alla somministrazione di bevande alcoliche;

Considerato che:

  • per quanto descritto in premessa si provvedeva a emanare Ordinanza n. 6 del 15/07/2025 e, a seguito di riesame, si è rilevato che la stessa recava, quale periodo di produzione dei relativi effetti, l’intervallo tra il 26 luglio e il 26 agosto eccedendo pertanto il limite massimo di trenta giorni previsto dalla norma di riferimento, articolo 50 comma 7-bis d.lgs. n. 267/2000, e configurando pertanto il vizio di violazione di legge e la conseguente illegittimità del provvedimento:
  • è pertanto necessario esercitare, con il presente provvedimento, altresì il potere di annullamento d’ufficio dell’Ordinanza n. 6 del 15/07/2025, ai sensi dell’articolo 21- nonies della legge n. 241/90;

Considerato che l’utilizzo dei contenitori di vetro e di lattine ed il loro deposito incontrollato possono comportare un pericolo per l’incolumità pubblica;

Considerato altresì che è opportuno contemperare le esigenze di socialità con la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nel centro storico;

Dato atto delle limitazioni orarie previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) per la somministrazione e vendita di alcoolici, nonché quanto disposto dall’articolo 6 d.l. n. 117/2007;

Ritenuto opportuno adottare misure preventive a tutela delle persone nelle zone interessate dall’afflusso di pubblico;

Visti:
- la Circolare del Ministero dell’Interno n.555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- la Circolare del Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018, prot. n. 11001/1/110 “ Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva”;
- l’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., comma 7 bis , che testualmente recita: “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo
immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;

Considerato che ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge 25 agosto 1991, n. 287 per somministrazione si intende «la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali  dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati»;

Considerato che, poiché solo parte dei destinatari del presente provvedimento sono determinabili a priori, la comunicazione di cui all’articolo 7 della legge n. 241/90 è effettuata dando ampia diffusione a mezzo di qualsiasi forma di pubblicità ritenuta utile a perseguire la massima conoscibilità, mentre per gli esercenti delle aree interessate sarà data specifica comunicazione;

Rilevato che nell’adottare il presente provvedimento si è proceduto ad effettuare un ragionevole e proporzionale bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello privato ritenendo, nel caso di specie, preminente l’interesse alla sicurezza ed  all’incolumità pubblica e l’interesse alla tranquillità e al riposo dei residenti;

Tutto ciò premesso

ORDINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

  1. il divieto di vendita per asporto, anche in forma ambulante o mediante distributori automatici, del consumo itinerante e della detenzione di bevande racchiuse in contenitori di vetro o in lattine con decorrenza dalle ore 20:00 del  giorno di inizio di un evento riconducibile all’articolo 68 e all’articolo 69 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e fino alle ore 3:00 ante meridiem del giorno successivo;
  2. il divieto, ai sensi dell’articolo 50 comma 7-bis del d.lgs. n. 267/2000, di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche con decorrenza dalle ore 2:00 ante meridiem del giorno successivo al giorno di inizio di un evento riconducibile all’articolo 68 e all’articolo 69 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773;
  3. la presente ordinanza ha efficacia dal 26 luglio 2025 al 25 agosto 2025, limitatamente alle seguenti vie e piazze del centro storico:
    • Piazza del Comune
    • Via Ferruccio
    • Via della Rocca
    • Vicolo della Rocca
    • Via Toscana
    • Via delle Volte
    • Via Trento e Trieste

AVVERTE CHE

  • eventuali danni a persone o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno imputabili ai soggetti trasgressori;
  • l’inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall’articolo 50 comma 7-bis.1 del d.lgs.n. 267/2000 e s.m.i. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 comma 1 del d.l. 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n.48, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n.689;
  • la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate di far osservare il presente provvedimento.

DISPONE

  1. di incaricare la Polizia Municipale e il S.U.A.P., ciascuno in relazione alle proprie competenze, di curare gli adempimenti per l’attuazione della presente ordinanza;
  2. di assicurare l’immediata informazione e conoscibilità del presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, nonché la più ampia divulgazione tramite gli organi di informazione, social media, quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8, comma 3 della l. 241/90;
  3. di trasmettere il presente provvedimento a: 
    - Prefettura UTG di Siena;
    - Questura di Siena;
    - Comando Provinciale dei Carabinieri di Castellina in Chianti;
    - Comando Provinciale VV.FF. di Siena;
    - Comando di Polizia Municipale;
    - S.U.A.P
  4. di annullare, ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge n. 241/90, l’Ordinanza n. 6 del 15/07/2025;

INFORMA

Avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di giorni sessanta o centoventi decorrenti dalla pubblicazione.
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito istituzionale dell’Ente.


Lì, 22/07/2025


Il Sindaco
Stiaccini Giuseppe

 

Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2025, 17:27

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