Stato civile

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L’ordinamento dello stato civile è disciplinato dal D.P.R. 3 novembre 2000 n.396, ed individua lo status della persona in seno a due ambiti sociali: lo Stato e la famiglia.

Il compito dell’Ufficiale dello Stato Civile è quello di formare, archiviare, conservare e aggiornare tutti gli atti dello stato civile e rilasciare, nei casi previsti, i relativi estratti e  certificati.

Gli atti di stato civile riguardano la nascita, il matrimonio, la cittadinanza e la morte.

La formazione degli atti dello stato civile può avvenire in tre modi:

  • per iscrizione: registrazione degli atti ricevuti direttamente dall’ ufficiale dello stato civile;
  • per trascrizione: la registrazione che ha per oggetto gli atti ricevuti da altro pubblico ufficiale o emessi da altra autorità;
  • per annotazione: una registrazione accessoria ad altro atto già registrato.