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September 10, 2010, 4:30 am
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Il Comune
Guida ai servizi
Polizia Municipale Servizio Associato Castellina in Chianti - Monteriggioni
Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 735 della Legge n. 296/06 - Legge finanziaria 2007
Pubblicazione incarichi esterni ai sensi della L. 244/2007
S.U.A.P. Servizio Associato Castellina in Chianti - Monteriggioni
Garante della comunicazione
Trasparenza, valutazione e merito
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> ID Scheda: 91
angoloTARSU - TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANIangolo
Cos'èTutti coloro che usano o hanno a disposizione a qualsiasi titolo una casa, un negozio o qualsiasi immobile, o chi usufruisce di una occupazione di suolo pubblico devono pagare la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani - TARSU.
Sono soggette alla tassa anche le aree scoperte per le quali è attivo il servizio di smaltimento rifiuti compresi:
- campeggi
- distributori di carburante
- sala da ballo all’aperto
- banchi di vendita
- aree che costituiscono parti comuni di condomini, pertinenza e accessori, regolati dal Codice civile
- capannoni che per il loro utilizzo possono produrre rifiuti solidi urbani

Coloro che iniziano o cessano di occupare o detenere locali ed aree scoperte hanno l'obbligo di presentare denuncia sui modelli appositamente predisposti, disponibili allo sportello o scaricabili on-line.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità ex Art. 6 del Regolamento Comunale.

Sono considerati rifiuti solidi urbani:
- i residui non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere ;
- i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.
Dove rivolgersiUfficio Tributi
QuandoIn orario di apertura al pubblico
mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00
giovedì dalle 9.00 alle 17.30
Requisiti
  • Occupazione o detenzione a qualsiasi titolo, reale o obbligatorio, di locali ed aree, adibiti a qualsiasi uso.
  • Per alloggi locati in modo saltuario od occasionale è il proprietario che paga la tassa
  • in caso di sublocazione, il primo locatario.
Cosa occorre
  • Dichiarazione di occupazione ex novo (denuncia di "NUOVA UTENZA"); 2 modelli, 1 per il dichiarante PERSONA FISICA, 1 per il dichiarante PERSONA GIURIDICA. N.B.: la denuncia va inoltrata entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dell'occupazione.
  • Dichiarazione di variazione di occupazione (denuncia di "VARIAZIONE"); 2 modelli, 1 per il dichiarante PERSONA FISICA, 1 per il dichiarante PERSONA GIURIDICA. N.B.: la denuncia va inoltrata entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi della variazione.
  • Dichiarazione di cessazione (denuncia di "CESSAZIONE"); 1 solo modello valido sia per la PERSONA FISICA che per la PERSONA GIURIDICA. N.B.: la cessazione dell'utenza va dichiarata al momento del rilascio dell'immobile.
Come
  1. Entro i termini indicati al punto precedente, il cittadino deve presentare al Comune una dichiarazione relativa ai locali e aree assoggettabili alla tassa, utilizzando gli appositi moduli scaricabili da questo sito o reperibili presoo l'ufficio Tributi
  2. La dichiarazione viene presentata una sola volta ed è quindi valida anche per gli anni successivi, se non cambiano le condizioni iniziali. Il cittadino deve dichiarare ogni variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie e alla destinazione, usando le stesse modalità ed entro gli stessi termini della dichiarazione originale.
  3. Va presentata dichiarazione anche quando cessa l'occupazione o l'uso di locali ed aree avvenuta nel corso dell'anno. La cessazione non avviene automaticamente con il cambio di domicilio o di residenza. La cessazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione.
  4. Il pagamento della Tarsu si effettua tramite bollettini inviati, direttamente alla residenza dell'utente, dal Servizio di Riscossione Tributi - Banca MPS, concessionario del Comune per la riscossione della tassa.
  5. Gli uffici interessati cui rivolgersi per eventuali informazioni sul pagamento dell'imposta sono quelli della Concessione Riscossione Tributi della provincia di Siena - Banca Monte dei Paschi - i cui sportelli si trovano a Poggibonsi (Salceto) ed a Siena (Viale Garibaldi), come indicato in bolletta;

  6. Tel. 0577/22061 (Siena) - 199303203 call center
SpeseTARIFFE ANNO 2010
CATEGORIE:
  1. CAT 1 EX "A" - Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche, centri sportivi, uffici postali, caserme € 1,15 AL MQ.
  2. CAT 2 EX "B" - Complessi commerciali all’ingrosso o con superfici espositive, campeggi ed aree attrezzate, aree ricreativo-turistiche, distributori di carburante € 3,22 AL MQ.
  3. CAT 3 EX "C" - Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari e case di riposo € 1,67 AL MQ.
  4. CAT 4 EX "D" - Locali adibiti ad uffici professionali, banche, agenzie assicurative, turistiche e studi medici € 4,60 AL MQ.
  5. CAT 5 EX "E" - Locali ed aree ad uso artigianale o industriale di commercio al dettaglio di beni non deperibili, negozi di: abbigliamento, maglieria, merceria, gioielleria, tabacchi, sanitari, antiquariato, elettricista, cartoleria, parrucchiere, estetista, fabbri, pelletteria e calzature, falegnameria, attività edili, rivendita di vino, edicole, chioschi, farmacie € 3,45 AL MQ.
  6. CAT 6 EX "F" - Locali ed aree adibite a bar, panifici, macellerie, alimentari, salumerie, supermercati, fruttivendoli e fiorai € 5,20 AL MQ.
  7. CAT 7 EX "G" - Locali adibiti a ristorante, trattoria, pizzeria, self-service, osterie e paninoteche € 5,20 AL MQ.
  8. CAT 8 EX "H" - Locali adibiti ad alberghi, agriturismo, affittacamere, residence € 3,80 AL MQ.
TempiLa tassa deve essere pagata nei modi e nei termini previsti negli avvisi di pagamento o nelle cartelle esattoriali.
Il pagamento in un'unica soluzione deve essere effettuato entro la scadenza della prima rata.
Validita'Annuale
Responsabile del procedimentoGiuliana BALDINI
SettoreUFFICIO TRIBUTI
NoteN.B. La superficie che interessa ai fini dell'applicazione della tassa è quella calpestabile (netta)
Normativa di riferimentoD.P.R. n 915/1982
D. lgs. n. 507 del 15.11.1993
L. n 146/1994 D. lgs. n. 22 del 5.2.1997, (Decreto Ronchi)
D. Lgs. 471/472/473 del 18.12.1997 (sistema sanzionatorio)
D. Lgs. n. 546 del 31.12.92 (contenzioso tributario)
Regolamento comunale Tarsu approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 09/03/1995 e successivamente integrato e modificato.
Deliberazione della Giunta Municipale contenente la determinazione delle tariffe applicate per l'anno in corso (allegato A).

MODULISTICA
Modulo nuova utenza persona fisica
Modulo nuova utenza società
Modulo variazione persona fisica
Modulo variazione società
Delibera tariffe anno 2010
Modulo cessazione
Modulo esenzione pagamento
Modulo richiesta sgravio
Modulo richiesta riduzione per agricoltore
Modulo richiesta riduzione per distanza dal punto di raccolta
Modulo richiesta riduzione per attività stagionale
Modulo richiesta riduzione per unico occupante
Modulo richiesta riduzione isee 2010
angoloangolo
Comune di Castellina in Chianti, Viale della Rimembranza 14, Tel. 0577/742311
Informazioni sul sito