| Cos'è | È l’atto pubblico con cui si mette fine al matrimonio. Può essere:
- CONSENSUALE>, richiesta dai coniugi che hanno raggiunto un accordo su separazione, affidamento e mantenimento dei figli minori e sulla separazione dei beni.
- GIUDIZIALE, richiesta dai coniugi che non hanno raggiunto un accordo tra loro.
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| Dove rivolgersi | Se i coniugi risiedono a Castellina: Cancelleria del Tribunale Civile di Siena Via Rinaldo Franci, 26 53100 SIENA (SI) Tel. 0577-21341 Fax 0577-213620 tribunale.siena@giustizia.it |
| Quando | In orario di apertura al pubblico |
| Requisiti | Essere coniugati |
| Cosa occorre |
- Domanda di ricorso in bollo
- estratto dell’atto di matrimonio
- certificato contestuale di residenza e stato di famiglia in bollo
- In caso di separazione giudiziale, l’assistenza di un legale: per chi ha reddito inferiore a circa 7.000 Euro l’anno, esiste la possibilità di chiedere l’esenzione dalle spese processuali
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| Come |
- Se la separazione è consensuale, i coniugi presentano al Tribunale competente l’istanza di separazione. Non è necessario un avvocato.
- Se la separazione è giudiziale, i coniugi si rivolgono ad un avvocato che presenta al Tribunale la documentazione.
- Il giudice tenterà di trovare un soluzione tra le parti. In caso di mancata riconciliazione viene avviato un processo davanti al giudice istruttore. Ogni parte è assistita dal proprio avvocato.
- Ottenuta una sentenza di separazione e non vi sia più coabitazione, i coniugi devono comunicare all'Ufficio Servizi Demografici che il nucleo familiare è diviso.
- Gli eventuali figli verranno iscritti nello stato di famiglia del genitore con il quale convivono.
- Il Tribunale invia copia del provvedimento per le annotazioni al comune di matrimonio.
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| Spese | Secondo le tariffe professionali forensi |
| Tempi | immediatamente dalla data di comunicazione della sentenza per le annotazioni di competenza comunale.
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| Responsabile del procedimento | Antonella LIBERTINI (per le competenze comunali) |
| Settore | AFFARI GENERALI - Servizi Demografici |
| Note | Nell’ordinamento italiano la separazione non è uno stato civile: l’Ufficiale di Stato Civile non comunica l’avvenuta annotazione di separazione all’Ufficiale d’Anagrafe. In pratica, nel nostro ordinamento il cittadino passa dallo status di "coniugato" a quello di "divorziato". |
| Normativa di riferimento | D.P.R. n.396 del 3.11.2000 Codice Civile
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