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September 7, 2010, 9:02 am
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Il Comune
Guida ai servizi
Polizia Municipale Servizio Associato Castellina in Chianti - Monteriggioni
Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 735 della Legge n. 296/06 - Legge finanziaria 2007
Pubblicazione incarichi esterni ai sensi della L. 244/2007
S.U.A.P. Servizio Associato Castellina in Chianti - Monteriggioni
Garante della comunicazione
Trasparenza, valutazione e merito
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> ID Scheda: 55
angoloDIVORZIOangolo
Cos'èÈ lo scioglimento di un matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario (religioso con efficacia civile). Può essere congiunto, qualora i due coniugi hanno raggiunto un accordo, o giudiziale quando l’accordo non c’è. I coniugi possono chiedere il divorzio dopo 3 anni dalla data della prima udienza del procedimento di separazione.
In entrambi i casi è possibile usufruire del gratuito patrocinio: non pagare le spese processuali ed essere assistiti da un avvocato d’ufficio.
Il divorzio può essere chiesto quando si verifica uno dei seguenti casi:
− Condanna dell’altro coniuge all’ergastolo o a pena detentiva superiore a 15 anni
− Condanna dell’altro coniuge ai sensi degli artt.519, 521, 523, 524 e 564 C.P. ovvero per induzione, costituzione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione
− Condanna dell’altro coniuge a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio di un figlio o del coniuge
− Condanna dell’altro coniuge per i delitti ci cui all’art.58 C.P., quando ricorra l’aggravante dell’art.583 C.P. ed ai sensi degli artt.570, 572 e 643 C.P. in danno del coniuge o di un figlio
− Assoluzione dell’altro coniuge per i reati suddetti, quando il giudice competente a promuovere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili accerta la inidoneità del convenuto a mantenere e ricostituire la convivenza familiare.
− Sia stata pronunziata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, oppure sia intervenuta separazione di fatto almeno due anni prima del 18.12.1970.
− Nei casi predetti occorre che le separazioni si siano protratte per almeno 3 anni, ininterrottamente
Dove rivolgersiSe i coniugi risiedono a Castellina:
Tribunale Civile di Siena
Via Rinaldo Franci, 26 53100 SIENA (SI)
Tel. 0577-21341 Fax 0577-213620
tribunale.siena@giustizia.it
QuandoIn orario di apertura al pubblico
RequisitiEssere coniugati
Cosa occorreSu indicazione del proprio legale occorre richiedere una documentazione che varia a seconda della tipologia del divorzio
Come
  1. Ricevuta copia della sentenza passata in giudicato l’Ufficiale di Stato Civile annota il divorzio sull’atto del precedente matrimonio, da cui decorre la validità del divorzio.
  2. Esegue o fa eseguire le annotazioni a margine dell’atto di nascita degli interessati.
  3. Effettua le comunicazioni all’Anagrafe di residenza degli interessati
SpeseSecondo le tariffe professionali forensi
Tempiimmediatamente dalla ricezione della sentenza passata in giudicato per le competenze comunali
Validita'Dalla data in cui l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di precedente matrimonio ha annotato la sentenza di divorzio sull’atto del matrimonio soggetto a scioglimento/cessazione degli effetti civili.
Responsabile del procedimentoAntonella LIBERTINI per le competenze comunali
SettoreAFFARI GENERALI - Servizi Demografici
NoteA differenza della separazione, il divorzio non produce effetti immediati dopo la sentenza, ma solo dopo la sua annotazione sull’atto di matrimonio.
Normativa di riferimentoD.P.R. n.396 del 3.11.2000 Codice Civile Codice Penale
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Comune di Castellina in Chianti, Viale della Rimembranza 14, Tel. 0577/742311
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