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Pagamento di un preavviso o verbale di violazione al C.d.S. | 1) PREAVVISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE (lasciato sul parabrezza del veicolo): può essere pagato entro 10 giorni presso l'ufficio Polizia Municipale nell'orario di apertura al pubblico oppure mediante versamento in c/c postale utilizzando il bollettino allegato al preavviso lasciato sul parabrezza. Se non avviene il pagamento la violazione viene notificata al proprietario del veicolo entro 150 giorni dalla data di accertamento (vedi punto 3).
2) VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE (contestato immediatamente al conducente del veicolo): l'importo dovuto, può essere pagato come sopra entro il termine tassativo di 60 giorni dalla data di contestazione (il 61° giorno la sanzione raddoppia), utilizzando, nel caso del pagamento postale, l'apposito bollettino prestampato allegato al verbale.
3) VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE (notificato successivamente alla data dell'accertamento della violazione, al proprietario e/o conducente del veicolo): l'importo dovuto, che corrisponde alla somma della violazione più le spese di notifica evidenziate sul verbale, può essere pagato come sopra entro il termine tassativo di 60 giorni dalla data di notificazione (il 61° giorno la sanzione raddoppia), utilizzando, nel caso del pagamento postale, l'apposito bollettino prestampato allegato al verbale.
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